La «colonna d’aria» sopra il cortile non si può occupare

CortileIl termine cortile è compreso nell’elenco di beni comuni indicato dall’art. 1117 c.c. La giurisprudenza ha precisato che la relativa nozione non deve limitarsi al solo significato correntemente attribuitogli di spazio interno tra corpi di fabbrica, dovendosi ricomprendere in essa anche la colonna d’aria sovrastante al cortile medesimo e suscettibile di separata utilizzazione.

Tratto da Quotidiano Condominio il sole 24 ore di Luana Tagliolini.

La colonna d’aria sovrastante il cortile condominiale è da considerarsi comune (Corte di Cassazione, sentenza n. 5551 del 2016). La Cassazione ha avuto modo di precisare, in diverse situazioni, che lo spazio aereo sovrastante alle unità abitative in condominio, non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri ai sensi dell’articolo 840, comma terzo, del Codice civile («sottosuolo e spazio sovrastante al suolo»), l’utilizzazione ancorché parziale a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa (Cassazione sentenza 966/1993). In condominio, la funzione dei cortili è quella di dare aria e luce alle unità abitative che vi prospettano e la costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale è consentita al singolo condomino solo se non alteri la normale destinazione di quel bene, non anche quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti, con incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante ed utilizzazione della stessa a fini esclusivi Cassazione, sentenza 3098/2005).

La sopraelevazione, disciplinata dall’articolo 1127 codice civile, pur essendo riconosciuta come un diritto potestativo del proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare ad uso esclusivo, non solo prevede il pagamento di un’indennità da corrispondere agli altri condomini ma è sottoposta a limitazione in quanto prevede per i condòmini la possibilità di opporvisi, tra l’altro, quando con la nuova costruzione diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.

Nella fattispecie sottoposta all’esame della suprema Corte risultava evidente, dalla descrizione dei luoghi, che si era in presenza di un vero e proprio corpo di fabbrica aggettante sul cortile comune, realizzato mediante incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante la relativa area, con conseguente alterazione della normale destinazione del cortile, che è principalmente quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti.

Secondo i giudici di legittimità, la Corte di appello, pur dando atto che il manufatto in esame poggiava su tre pilastri che «occupano stabilmente e definitivamente parte della corte comune» di «dimensioni assolutamente minime e marginali», aveva, comunque, tratto delle conclusioni che si basavano su un’incompleta valutazione della fattispecie, perché non aveva tenuto conto del fatto che lo spazio aereo sovrastante il cortile comune, stabilmente occupato dal manufatto in questione, si poneva in contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, disattendendo il motivo di gravame principale con cui si sosteneva che l’opera alterava la destinazione della cosa comune, rendendola inservibile all’uso degli altri condomini.

Per tali ragioni, la suprema Corte accoglieva tale motivo del ricorso.