La prescrizione nell’ordinamento civile italiano indica l’estinzione di un diritto conseguente al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo. Tale istituto si ritiene applicabile anche agli obblighi di pagamento degli oneri condominiali. Sostanzialmente nel condominio le ipotesi possono collegarsi a due diverse norme, da una parte, l’art. 2948 c.c., riguardante specificatamente i pagamenti periodici, la cui pretesa si estingue, se non esercitata, in cinque anni; dall’altra parte, la regola generale prevista nell’art. 2946 c.c., riguardante la c.d. prescrizione ordinaria, applicabile a qualsiasi tipo di “diritto”, del quale ne è prevista l’estinzione per il mancato esercizio protrattosi per dieci anni. Si ritiene (Cass. 28 agosto 2002 n. 12596, quindi, che l’applicazione al condominio di tali norme comporti che:
- nel caso di spese ordinarie, le quali sono, appunto, “ordinariamente” prevedibili (in quanto si ripetono con costanza anno dopo anno) il diritto di richiederne il pagamento al singolo condomino si prescrive in cinque anni;
- nel caso di spese straordinarie, la cui necessità è improvvisa e imprevedibile (e che, quindi, non hanno una cadenza periodica costante) il periodo di estinzione è di dieci anni. Il tutto, avendo per riferimento, come momento di decorrenza dei predetti periodi, quello dell’approvazione assembleare della ripartizione della spesa (Cass. 5 novembre 1992, n. 11981).