La normativa vigente riserva alla sola assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata del suo incarico in un anno (in casi eccezionali, di inerzia dell’assemblea è prevista la nomina da parte dell’Autorità Giudiziaria).
La nomina da soggetto diverso da quello previsto dalla legge, rende nulla la clausola del regolamento e l’eventuale nomina così disposta.
Tale orientamento è stato di recente ribadito, anche dal Tribunale di Roma con sentenza n. 19431 del 02.10.2014, che riconoscendo il disposto dell’art. 1129 c.c., quale norma inderogabile, ha precisato che la clausola del regolamento con il quale la società costruttrice dello stabile si riserva per un tempo determinato la designazione di un amministratore che si occupi della gestione del condominio, è nulla per violazione della norma inderogabile dell’art. 1129 c.c., anche se contenuta nel regolamento di natura contrattuale o negli atti di compravendita delle singole unità immobiliari.