L’adeguamento dell’impianto elettrico scale deve essere pagato anche dai proprietari dei locali commerciali ubicati al piano terra.
I proprietari dei negozi sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dal condominio per rifare l’impianto elettrico dello stabile anche se al loro esercizio commerciale si accede dalla strada.
Con la sentenza nr. 17880/2014 la II^ Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito che, “in mancanza di un titolo contrario, l’impianto elettrico condominiale, ai sensi dell’art. 1117, nr. 3. c.c. è comune a tutti i partecipanti al condominio” e conseguentemente al suo adeguamento partecipano tutti i condomini medesimi compresi i negozianti.
Nello specifico, la Suprema Corte ha definito il giudizio instaurato dal proprietario di un negozio con opposizione a decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento al condominio della quota per l’adeguamento dell’impianto elettrico, il negoziante riteneva di non dover procedere al pagamento di quanto ingiunto in quanto i lavori eseguiti riguardavano l’androne condominiale, su cui non aveva titolarità alcuna.