L’eccesso di potere è un vizio di legittimità tipico dell’atto amministrativo che si attua quando un organo della Pubblica amministrazione esercita il potere in modo scorretto ad esempio per fini diversi da quelli istituzionali o invadendo la sfera di azione di altri soggetti. Nello specifico, per quanto riguarda l’eccesso di potere nelle assemblee condominiali, bisogna far riferimento all’art. 1135 c.c., che dispone quali siano i compiti dell’assemblea, e all’art. 1137 c.c., norma che invece delinea i rimedi contro le delibere viziate. Ai sensi degli artt. succitati la delibera condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nei termini stabiliti dall’art. 1137 c.c. Se ne desume che il controllo del giudice sulla delibera condominiale non può riguardare il merito della decisione, bensì limitarsi al “controllo di legittimità” della stessa deliberazione. In un solo caso quindi il giudice può sindacare sul contenuto della delibera, cioè quando l’assemblea abbia deliberato con “eccesso di potere”. Tale delibera potrebbe essere annullata, in conformità con la legge, qualora risulti essere stata ingiusta e organizzata in modo fraudolento dalla maggioranza dei condomini per perseguire uno scopo lesivo degli interessi dei condomini dissenzienti o assenti. Per esempio, si è parlato di eccesso di potere in condominio nel caso di approvazione di un rendiconto non veritiero in relazione alla posizione debitoria del condominio, oppure nel caso in cui la delibera nomini amministratore del condominio la moglie di quello precedentemente revocato dal Tribunale. In ogni caso grava su chi impugna la delibera l’onere di fornire la dimostrazione dell’effettiva sussistenza dell’abuso e dell’eccesso di potere.