L’alloggio del portiere è proprietà comune del condominio, ma è di fatto libero da vincoli di destinazione o no? Ecco qualche consiglio e informazione su come affrontare la questione tra condòmini e prendere la decisione giusta sull’utilizzo dell’alloggio.
La destinazione dell’alloggio può in effetti essere discussa durante l’assemblea condominiale: l’assemblea è libera di decidere di affittare l’alloggio, la maggioranze necessaria per questo tipo di decisione è quella ordinaria prevista per le deliberazioni concernenti il miglior uso e rendimento delle parti comuni, se però il contratto di locazione in questione è di durata superiore a nove anni è necessario il consenso di tutti i condomini.
La decisione sulla locazione può essere assunta in due modi. Se è giunta richiesta di locazione l’assemblea condominiale deve deliberare in tal senso oppure i condòmini possono decidere di mettere sul mercato l’immobile. Quando si pone quest’ultimo caso è preferibile che durante l’assemblea sia fissato un prezzo minimo. L’amministratore di condominio, deliberata la locazione, compirà a questo punto tutti gli atti necessari ai sensi dell’art. 1130 c.c., dunque avrà potere di firma, di riscossione dei canoni e in generale di tutte le attivista solitamente svolte dal locatore. Naturalmente se l’amministratore non ha richiesto un compenso specifico per questa attività non potrà chiederlo successivamente all’assunzione dell’incarico.
Una domanda che sicuramente vi sarete posti a questo punto è la partecipazione del locatario dell’alloggio alle spese condominiali. Questo è un punto critico infatti molto dipende dall’appartenenza dell’alloggio. Se quest’ultimo è un bene comune di proprietà dei condòmini censito al catasto, sarà particolarmente difficile che il locatario partecipi alle spese condominiali. questo sempre nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 legge n. 392/78 (la norma che individua le spese a carico del locatario).