La polizza assicurativa dell’amministratore non è obbligatoria, ma…

Le norme dettate dal codice civile e dalle disposizioni normative non impongono all’amministratore condominiale di stipulare una polizza assicurativa per potere assumere incarichi. Infatti anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 220/2012 è errato affermare che l’amministratore di condominio deve avere una polizza assicurativa per poter assumere un incarico. L’amministratore può dunque essere incaricato in ogni caso anche senza copertura? Non è sempre così.

Se l’assemblea condominiale pone come requisito che l’amministratore sia titolare di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile però l’incarico non potrà essere affidato a chi non ha sottoscritto tale copertura.

Secondo quanto dettato dall’art. 1129, secondo comma, c.c. “L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato”. Questa facoltà per i condomini pone una condizione di sospensione dell’eventuale mandato già affidato all’amministratore.

Le polizze assicurative sono uno strumento di garanzia, serietà e rispetto nei confronti dei condòmini, ed è quanto meno consigliabile domandare all’amministratore informazioni circa la polizza professionale.