Quando la generosità dell’amministratore è solo presunta

condominio soldiUn interessante articolo della rivista ufficiale ANAMMI n. 92/93 a cura della Dr.ssa Roberta Odoardi, tratta quanto sia nella prassi a noi comune rilevare nel corso del passaggio delle consegne di imbattersi nella presunta “generosità” dell’amministratore uscente, tale prassi che andremo ad enunciare vi assicuro colpisce sia l’amministratore cosiddetto “dopolavorista” che il “professionista” dalla gestione manageriale e dal grande studio affermato, il quale in modo molto frequente richiede il rimborso di una certa somma al Condominio amministrato a suo dire anticipata.

A sostegno documentale di tale richiesta, si fa spesso riferimento a prospetti sintetici riassuntivi delle entrate e delle uscite, sottoscritte dallo stesso amministratore e da quello subentrante, dal quale si rileva un “disavanzo di cassa” pari alla somma presunta anticipata. Il suddetto documento viene ritenuto impropriamente rappresentativo, a tutti gli effetti, una ricognizione di debito in quanto sottoscritto da entrambi gli amministratori, all’esito di una verifica delle singole “voci contabili”.

In realtà come statuito da diverse sentenze della Corte di Cassazione pronunciatasi sulla questione, entrando nel merito della valutazione della fondatezza o meno di un credito preteso dall’amministratore per anticipazioni sostenute sulla scorta di quanto verbalizzato in sede di passaggio delle consegne, precisa che nel caso in cui lo stesso faccia riferimento a crediti a favore dell’amministratore uscente non possa qualificarsi come promessa di pagamento o ricognizione di un debito ex art. 1188 c.c., in quanto atto proveniente dal mandatario, tenuto ad accettarlo sempre con riserva, e non dalla parte, personalmente.

Pertanto, solo se adeguatamente integrato da altri e/o ulteriori giustificativi contabili, che in buona sostanza dimostrino in maniera rigorosa le spese erogate, provando sia le forniture e i servizi ricevuti dai terzi, sia di aver provveduto al pagamento, sia di aver personalmente fatto fronte con propri fondi a queste spese, il verbale potrà rappresentare il presupposto giuridico della pretesa creditoria dell’ex amministratore.

Confronta Cass.: n. 23018/2015 – n. 8498/2012 – n. 10153/2011 – n. 13878/2010 – n. 5449/1999.