Ripartizione spese ascensore in deroga solo da accordo unanime dei condòmini

ascensore2Il proprietario dell’unità immobiliare posta al piano terra interviene alle spese di manutenzione dell’ascensore esclusivamente se previsto da un accordo tra i condòmini.

Con la sentenza n. 8823/2015 la II^ Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di condominio di edifici, l’art. 1124 Cod. Civ. relativo alla ripartizione tra i condomini delle spese di ricostruzione e manutenzione delle scale si applica (per analogia) alle spese relative alla ricostruzione e manutenzione dell’ascensore aggiungendo che la disciplina di cui agli artt. 1123 e 1125 Cod. Civ. può essere derogata dall’accordo unanime di tutti i condomini avente natura negoziale.

La sentenza della Suprema Corte definisce il giudizio instaurato (in primo grado) dal  proprietario di un appartamento sito al piano terra di un condominio che aveva convenuto in giudizio altri condomini al fine di ottenere la dichiarazione d’invalidità della tabella condominiale relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione dell’ascensore in quanto sosteneva essere viziata dall’aver considerato, la sua proprietà, come sita al primo piano anziché al piano terra con conseguente maggiorazione millesimale ed aumento delle spese condominiali.
La domanda veniva rigettata e poi confermata anche in Appello e così il condomino ricorreva in Cassazione.
I Giudici della Cassazione, ribadiscono l’affermazione della giurisprudenza maggioritaria secondo cui, in tema di condominio di edifici, la disciplina di cui all’art. 1124 Cod. Civ. relativa alla ripartizione tra i condomini delle spese di ricostruzione e manutenzione delle scale si applica (per analogia) per identità di ratio, anche alle spese relative alla ricostruzione e la manutenzione dell’ascensore  aggiungendo che la disciplina di cui agli artt. 1123 e 1125 cod. civ. può essere derogata dall’accordo unanime di tutti i condomini avente natura negoziale.
Premesso che i predetti principi sono stati disattesi dalla pronuncia (di secondo grado) impugnata che ha trascurato di chiarire la sussistenza di una deroga, approvata dai condomini,  al criterio generale di ripartizione delle spese condominiali relative alla manutenzione dell’ascensore e posto che i criteri di ripartizione delle spese condominiali indicati nella tabella impugnata dal ricorrente non sono conformi all’ art. 1124 Cod. Civ. ed il ricorrente medesimo utilizza l’ascensore unicamente per accedere ai locali dell’ultimo piano (e non per l’accesso al proprio appartamento) era indispensabile che tali criteri di ripartizione risultassero da un accordo unanime in tale senso.
Per i predetti motivi La Cassazione ha accolto il ricorso del ricorrente.