Inutile che i condòmini o loro rappresentanti si accaniscano contro i proprietari dei locali situati nei dintorni dello stabile: è quanto suggerisce una recente sentenza della Cassazione, che conferma quanto già emerso in passato, e cioè la non imputabilità di schiamazzi e rumori notturni a gestori di bar, pub e discoteche.
La recente sentenza n. 9633 del 5 marzo 2015 della Corte di Cassazione interviene in un argomento molto dibattuto negli anni, lo schiamazzo interno ed esterno ai locali. Questa sentenza stabilisce che se i gestori dei locali provvedono ad esporre un cartello all’esterno con l’avviso per la clientela di evitare schiamazzi notturni, questi non hanno alcuna responsabilità riguardo al rumore molesto al di fuori del loro esercizio. I titolari sono responsabili di ciò che avviene solo all’interno del locale, rumori compresi. Il luogo in cui si propagano gli schiamazzi è divenuto importante dopo la sentenza del 03/07/2014 n° 37196: nel caso specifico la responsabilità del gestore è stata esclusa, perché si accertò che, i responsabili di schiamazzi e urla si trovavano all’esterno del locale.
I proprietari degli esercizi pubblici quindi dovranno prestare attenzione soltanto alla rumorosità interna, moderando il volume della musica all’interno del locale; mentre per quanto riguarda la rumorosità esterna possono fare ben poco, non avendo alcun potere coercitivo.
Nei confronti dei soggetti che la notte disturbano la quiete e si lasciano andare a rumori e schiamazzi, i titolari potranno cercare di persuaderli a smettere, ma non potrà essere loro attribuita nessuna colpa.