La veranda sul terrazzo privato posta sulla facciata principale del condominio va abbattuta quando il manufatto compromette le linee architettoniche e l’aspetto armonico del fabbricato condominiale. E’ questo il percorso logico che, a dire dei giudici di legittimità, giustifica l’applicabilità dell’art. 1120 c.c., alle attività del singolo su parti di proprietà privata (o destinate all’uso individuale) .
Posto che il decoro architettonico è un bene al quale sono interessati tutti i condòmini, il Giudice dovrà adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio accertando la preesistenza di una unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all’innovazione dedotta in giudizio; infine dovrà verificare se sulla medesima unitarietà avessero o meno già inciso, menomandola, precedenti innovazioni. Infatti, la singola installazione non lede il decoro architettonico del fabbricato se quest’ultimo risulta già degradato da manufatti preesistenti. (Cass. 2109/2015)